STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SOCIETA' SCIENTIFICA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA
S.S.N.V.
Art. 1 (DENOMINAZIONE e SEDE)
1.E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della
normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale
denominata "SOCIETA' SCIENTIFICA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA -
S.S.N.V", con sede in Venezia-Mestre (30171), Via Verdi 10/9.
L'Associazione ha durata illimitata.
2.L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione
APS.
3.L'Associazione ha come simbolo la riproduzione dell'opera "La
colazione dei canottieri" di Renoir, che si allega al presente
statuto, alla lettera A; di una foglia stilizzata con all'interno
un uomo, che si allega alla lettera B e C; e dell'acronimo
SSNV.
Art. 2 (FINALITA')
1.L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di
lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà
sociale.
2.I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3.Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica
statutaria; è necessaria solo la delibera del Consiglio
Direttivo.
4.Le finalità che si propone l'Associazione sono lo svolgimento,
nell'ambito della tutela e della valorizzazione della natura e
dell'ambiente, della diffusione e del sostegno del vegetarismo, o
plant-based nutrition, in tutte le sue varianti, e dei suoi
principi culturali e scientifici.
5.L'Associazione intende perseguire i propri scopi statutari
avvalendosi di tutti i mezzi a propria disposizione, e in
particolare:
-ricerca e divulgazione delle più attuali conoscenze scientifiche
concernenti i vantaggi per l'ambiente, la natura e la salute umana
della nutrizione vegetariana;
-individuazione di riferimenti specialistici, scientifici e
istituzionali, di supporto della validità dell'alimentazione
vegetariana per l'ambiente, la natura e la salute umana.
-sviluppo e sostegno di studi scientifici riguardanti l'impatto
sull'ambiente, sulla natura e sulla salute umana dell'alimentazione
vegetariana;
-sensibilizzazione di istituzioni, professionisti e comuni
cittadini sulla validità nutrizionale dell'alimentazione
vegetariana;
-promozione e organizzazione di attività culturali, formative,
editoriali anche in campo informatico-telematico, e qualsiasi altra
attività l'Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano svolgere,
in tutti gli ambiti (educativo, sanitario, produttivo, etc.).
6.L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da
quelle sopra indicate ad eccezione di quelle menzionate all'art. 10
lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 3 (SOCI)
1.Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividano
gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento
interno.
2.L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione
degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Il richiedente,
nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete
generalità impegnandosi al versamento della quota di
autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio
Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
a.- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti
alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono
eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha
carattere di perpetuità, ed è soggetta al pagamento della quota
sociale.
b.- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e
ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno
diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro
qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al
pagamento della quota sociale.
Essi sono laureati e diplomati nel settore biomedico (soci
effettivi "qualificati") e persone che per professione, attività
svolta e/o formazione culturale si distinguono nel perseguimento
degli scopi dell'Associazione (soci effettivi "ordinari").
L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile
del Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il
rifiuto del Consiglio Direttivo di ammettere un nuovo socio
comporta la restituzione della quota eventualmente versata. Il
numero dei soci effettivi è illimitato.
c.- Soci benemeriti cioè coloro che vengono
nominati dall'Assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo tra
persone, enti o istituzioni per meriti particolari acquisiti a
favore dell'Associazione.
4.E' ammessa anche la figura del Sostenitore Esterno, persona che
pur non presentando i requisiti di cui ai precedenti paragrafi
dell'art. 3, sostiene l'Associazione con la propria attività
volontaria, o con contributi di altra natura. Esso ha facoltà di
partecipare e di prendere la parola nelle Assemblee, ma non ha
diritto di voto.
5.Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota
associativa è intrasmissibile.
6.L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio
Direttivo.
Art. 4 (DIRITTI e DOVERI DEI SOCI)
1.I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di
essere eletti negli stessi.
2.Essi hanno diritto di essere informati sulle attività
dell'associazione. Il socio volontario non potrà essere retribuito,
ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute
nello svolgimento dell'attività prestata, tranne nei casi previsti
dall'articolo 18, comma 2, della legge 383/2000.
3.I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare
il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4.Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione
prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito senza fini
di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità e
competenze personali.
5.Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed
all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di
solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità
e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
programmatiche emanate.
6.Nessun socio deve svolgere attività contrastanti o incompatibili
con i fini o lo spirito dell'Associazione, pena l'espulsione
dall'Associazione. Sull'esistenza dei requisiti e degli impedimenti
decide il Consiglio Direttivo.
Art. 5 (RECESSO ed ESCLUSIONE DEL SOCIO)
1.Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione
scritta o per via telematica da inviare al Consiglio Direttivo. Il
recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale
nel corso del quale è stato esercitato.
2.Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di
inadempienza dei doveri previsti dall'art. 4 del presente statuto o
per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o
materiale all'Associazione stessa.
3.L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con
voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni
dell'interessato. E' ammessa la possibilità di appello entro 30 gg
all'assemblea e comunque è ammesso il ricorso al giudice
ordinario.
Art. 6 (ORGANI SOCIALI)
1.Gli organi dell'Associazione sono:
-L'assemblea dei soci;
-Il Consiglio Direttivo;
-Il Presidente
2.Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo
gratuito, salvo i casi previsti dall'art. 18, comma 2, della legge
383/2000.
Art. 7 (ASSEMBLEA)
1.L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta
da tutti i soci.
2.E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente
dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto,
da inviare, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei
lavori e la sede ove si tiene la riunione.
3. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo
dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E'
straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo
scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri
casi.
Art. 8 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)
L'assemblea deve:
-approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
-determinare le linee generali programmatiche dell'attività
dell'Associazione;
-approvare l'eventuale regolamento interno;
-deliberare in via definitiva su eventuali opposizioni a
provvedimenti di esclusione dei soci, già deliberati dal Consiglio
Direttivo;
-eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
-deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 (VALIDITA' ASSEMBLEE)
1.L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o
in delega.
2.Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse
con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e
la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga
opportuno).
4. E' possibile ricorrere ai nuovi sistemi di comunicazione e
votazione telematica nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo
Statuto in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà
degli associati aventi titolo a parteciparvi, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti; scioglie l'Associazione e ne
devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
6.Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di
essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il
pagamento della quota.
Art. 10 (VERBALIZZAZIONI)
1.Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua vece, da
un componente dell'assemblea appositamente denominato, e
sottoscritte dal Presidente.
2.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e trarne
copia).
Art. 11 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
1.Il Consiglio Direttivo eletto è composto da tre membri,
compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri
componenti: Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere.
2.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente
la maggioranza dei componenti.
3.Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale
sulle attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e quello
preventivo; predispone il Regolamento interno da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
4.Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere
rieletto. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o
più membri (per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio
Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in
presenza di gravi motivi), si procederà da parte del Consiglio
Direttivo alla sostituzione degli stessi con soci tra i primi dei
non eletti regolarmente iscritti, ovvero con elezione alla prima
assemblea.
5.La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o
richiesta e automaticamente convocata da due membri del Consiglio
direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della
maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto
del Presidente.
6.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7.E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo
si tengano per via telematica, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia
cartacea dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della
deliberazione finale.
Art. 12 (PRESIDENTE, vicepresidente e segretario-tesoriere)
1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed
è il suo portavoce ufficiale; presiede il Consiglio Direttivo e
l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo
sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2.Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle
proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della
cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato
il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.
3.Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa
dell'Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio
Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del
Consiglio e del libro degli associati.
4.Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci
verranno determinate le competenze dei 3 componenti del Consiglio
Direttivo e i rapporti con le Banche e la Posta.
Art. 13 (RISORSE ECONOMICHE)
1.Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite
da:
a) contributi e dalle quote associative
b) donazioni e lasciti in denaro o in natura provenienti da persone
e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi
sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione
che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'operato
dell'Associazione.
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 e
del DLgs 460/97
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 14 (RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO)
1.Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è
annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative
all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di
spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2.Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio
Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la
sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
3.Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 15 (SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)
1.L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso
soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2.L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre ONLUS od organizzazioni a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge del 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 16 (COORDINAMENTI)
Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni similari o ideologicamente affini, associarsi a organizzazioni e Società Scientifiche internazionali e nazionali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ratifica la costituzione delle Delegazioni Regionali e delle Sezioni locali.
Art. 17 (DIVIETI e OBBLIGHI)
L'Associazione è tenuta ai seguenti divieti e obblighi:
a)Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e
unitaria struttura;
b)Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c)Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
menzionate nell'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse;
d)Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
e)Obbligo di redigere il rendiconto annuale;
f)Uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale".
Art. 18 (NORMA FINALE)
Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente Statuto, valgano le disposizioni di legge in materia, con esplicito riguardo agli art.11 e segg. del titolo II codice civile e la legislazione vigente in materia di APS.